Assegni Familiari 2019, la tabella con gli importi per l’anno corrente. Ma prima ancora di analizzare importi per quest’anno riepiloghiamo alcuni altri aspetti importanti dell’argomento.
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L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 17 maggio 2019, n. 66).
Modulo di Domanda per Assegni Familiari Dipendenti Pubblici nel 2021.
Ed eccoci arrivati alla tabella assegni familiari con gli importi per il 2019.
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
Per averne diritto è necessario che il familiare per cui si richiede sia considerato a carico: ciò significa che questo non deve avere un reddito superiore a 707,54 euro (nel caso del coniuge, del genitore e di ciascun figlio) o di 1.238,19 euro (per due genitori o equiparati).
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Per poter calcolare l’importo dell’assegno al nucleo familiare bisogna prendere come riferimento le tabelle ANF che sono aggiornate ogni anno dall’INPS sulla base della variazione economica registrata dall’Istat.
Per calcolare gli assegni familiari 2019 bisognerà utilizzare le tabelle pubblicate dall’INPS con la circolare n. 68 dell’11 maggio 2018.
A questo link potete scaricare il file completo con la tabella degli assegni familiari 2019.
Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, co. 50, l. 76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).
Per fare un interessante raffronto tra le tabelle di quest’anno e quelle degli anni precedenti, potete consultare qui di seguito anche le tabelle degli anni precedenti.
La circolare Inps n. 68 del 11 maggio 2018 è la circolare che ha pubblicato le tabelle e riguarda la “Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare”.
Al link qui di seguito potete scaricare la tabella completa per l’anno 2018.
La circolare Inps n. 87 del 18 maggio 2017 è la circolare che ha pubblicato le tabelle ed ha come oggetto appunto la “Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare”.
Al link qui di seguito potete scaricare la tabella completa per l’anno 2017.
La circolare Inps n. 92 del 27 maggio 2016 è la circolare che ha pubblicato le tabelle e riguarda la “Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare”.
Al link qui di seguito potete scaricare la tabella completa per l’anno 2016.
La circolare Inps n. 109 del 27 maggio 2015 contiene le tabelle relative agli assegni per il nucleo familiare spettanti fino al 30 giugno 2016. Più precisamente ha come oggetto appunto la “Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare”.
Al link qui di seguito potete scaricare la tabella completa per l’anno 2015.
A stabilire le tabelle in vigore da luglio 2014 a giugno 2015 è stata la circolare Inps n. 76 dell’11 giugno 2014, ed ha avuto come oggetto appunto la “Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare”.
Al link qui di seguito potete scaricare la tabella completa per l’anno 2014.
L’Inps con la circolare n. 84 del 23 maggio 2013 ha pubblicato le tabelle per il calcolo degli assegni familiari valide nel periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.
Al link qui di seguito potete scaricare la tabella completa per l’anno 2013.
A disporre delle modalità attualmente in vigore è l’Inps, con la Circolare numero 45/2019 pubblicata lo scorso 22 Marzo dall’Istituto di Previdenza.
La disciplina dell’assegno per il nucleo familiare è contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69. Convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Ed è strettamente collegata a quella generale degli assegni familiari contenuta nel D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico sugli assegni familiari).
In base alle disposizioni del citato decreto-legge n. 69/1988, l’assegno per il nucleo familiare sostituisce, per il settore privato non agricolo, gli assegni familiari per i lavoratori in attività e le quote di maggiorazione per i pensionati. Nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato (gli assegni familiari rimangono in vigore limitatamente a specifiche categorie di lavoratori), e, per il settore pubblico, le quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti di tale settore.
Fino all’anno scorso le domande degli assegni familiari andavano presentate al datore di lavoro tramite il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16).
Da quest’anno sono cambiate le regole.
Fanno eccezione le richieste di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16) disponibile nel sito dell’Istituto.
Cambiano le modalità di presentazione come detto, nel 2019, delle domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
A decorrere dal 1° aprile 2019 le suddette domande dovranno essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
Per maggiori informazioni su come fare domanda clicca qui.
L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:
L’assegno spetta ai lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da:
I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.
Spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’ Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91.
Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla Legge (ad es. i trattamenti di famiglia, i trattamenti di fine rapporto, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e le rendite INAIL).
Per alcune figure di lavoratori autonomi continuano ad essere erogati dall’Inps i vecchi “assegni familiari”.
Sono interessati a questa prestazione i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Ai pensionati ex lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti) continuano ad essere pagati, se rientrano nelle condizioni di reddito richieste, le “quote di maggiorazione della pensione” per carichi di famiglia.
Per quanto riguarda gli assegni al nucleo familiare per coniugi divorziati o parte di unione civile separati le regole sono le seguenti.
In caso di affidamento condiviso e se tutti e due i genitori affidatari hanno diritto agli ANF 2019, la scelta tra quale dei due genitori può ricevere l’assegno è subordinata ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione viene concessa al genitore che convive con i figli.
Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare.
I nipoti in linea retta sono equiparati ai figli a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 1999. Per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell’ascendente (nonno/bisnonno) ai figli legittimi anche se non sono formalmente affidatari.
Per l’ANF i requisiti sono: essere orfani di entrambi i genitori e senza pensione ai superstiti.
Importante: i nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico del nonno/bisnonno, tale requisito è dimostrabile quando il nonno provvede abitualmente al mantenimento del minore.
Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Per le famiglie dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, l’assegno è erogato dall’INPS alle famiglie dei lavoratori suddetti, formate da più persone e con redditi compresi entro una certa soglia, che ne fanno richiesta. A partire dal 1° gennaio 1998 la prestazione è stata estesa anche agli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995.
Questo assegno, in particolare, ai lavoratori parasubordinati e autonomi iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati.
L’importo dell’assegno varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno (circolare INPS 11 maggio 2018, n. 68).
Questa prestazione è dedicata a sostegno del reddito delle famiglie dei titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei Fondi speciali di previdenza, dell’Enpals che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
Il titolare di pensione ai superstiti può chiedere l’ANF anche solo per se stesso, purché inabile oppure orfano minore.
L’assegno non spetta ai titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), per i quali è prevista la concessione delle quote di maggiorazione per carichi di famiglia (assegni familiari).
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare. Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
L’erogazione della prestazione decorre dalla data di inizio della pensione. La prestazione spetta dal 1° giorno del mese di erogazione della pensione durante il quale insorga il diritto, fino alla fine del mese in cui cessi il diritto stesso.
Il coniuge fiscalmente a carico può dare diritto a percepire gli assegni familiari, ma solo nel caso in cui il reddito sia piuttosto basso.
Nell’ eventualità di reddito tra 20.613,03 e 24.046,69 euro, ad esempio, la cifra degli ANF 2019 corrisponderebbe a poco più di 10 euro (10,33 euro per l’esattezza).
Invece, è possibile richiedere una detrazione Irpef per il coniuge fiscalmente a carico. La detrazione Irpef per coniuge fiscalmente a carico è pari a 690 euro qualora il reddito percepito del nucleo è compreso tra 15 mila e 29 mila euro all’ anno.
Il coniuge del pensionato avente diritto alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiare può ottenere l’erogazione della predetta prestazione anche se non è titolare, a sua volta, di un trattamento pensionistico.
Il diritto e l’importo dell’assegno al nucleo familiare sono, comunque, determinati in relazione alla domanda presentata dal pensionato mentre la facoltà riconosciuta al coniuge del pensionato si riferisce unicamente al pagamento della prestazione (circ. 77 del 16.6.2005).
La richiesta di pagamento da parte del coniuge può essere presentata anche successivamente alla richiesta dell’assegno per il nucleo presentata dal pensionato, utilizzando gli appositi modelli.
Hanno diritto agli Anf anche i dipendenti, i collaboratori o i pensionati che appartengono a nuclei familiari con una composizione specifica, tra le quali:
Si tratta di un assegno a carico dello Stato ed è erogato dall’INPS. Possono farne richiesta le neo mamme lavoratrici o disoccupate che al momento della nascita del bambino hanno versato ameno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto.
Nel 2019, l’importo assegno maternità è pari a 338,89 euro per 5 mesi, per un totale di 1.694,45 euro.
Esistono dei requisiti affinché la donna possa percepirlo. Infatti, la madre deve essere:
Un altro assegno, che esula leggermente dalle caratteristiche sopra citate, ma che comunque può essere interessante da conoscere è l’assegno per il congedo matrimoniale.
L’assegno per congedo matrimoniale è erogato in occasione del congedo straordinario di otto giorni concesso per matrimonio civile o concordatario, da usufruire nei 30 giorni successivi alle nozze.
l beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:
L’assegno spetta a entrambi i coniugi, che non siano dipendenti di:
L’assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.
Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.
Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi dell’art. 1, co. 50, l. 76/2016, deve essere indicato secondo quanto previsto dalla già citata legge (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).
La domanda di Autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare(ANF) deve essere presentata dal lavoratore all’INPS nel caso in cui, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dal datore di lavoro del settore privato, si richieda l’inclusione di determinati familiari nel nucleo e/o l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali.
Il servizio è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Nell’autorizzazione rilasciata dall’INPS si fissa il termine di scadenza della validità che può essere massimo di cinque anni dalla data del rilascio.
La corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare deve essere autorizzata dall’INPS in presenza dei seguenti casi:
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in merito all’Autorizzazione ANF:
La domanda di Autorizzazione ANF deve essere presentata onlineall’INPS, attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite: